La successione legittima si apre quando il “de cuius” non lascia alcun testamento.
Pertanto, il patrimonio del de cuius viene diviso in base a ciò che prevede la legge ossia tra i familiari.
Il nostro Codice Civile all’ art. 456 recita: “la procedura si apre al momento della morte, nel luogo dell’ ultimo domicilio del defunto”
Ancora l’art. 462 del codice civile dice: “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’ apertura della successione, salvo prova contraria si presume concepito al tempo dell’ apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore benché non ancora concepiti”
Quindi nel caso in cui il “de cuius” non abbia disposto dei propri beni, sarà la legge a stabilire come l’asse ereditario dovrà essere distribuito.
I familiari che ereditano per legge sono:
Ad ogni modo, in qualunque caso e tipologia di procedura sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione legittima da parte degli eredi e, come già spiegato, tale obbligo può essere adempiuto anche da un solo erede, in quanto trattasi di un mero adempimento fiscale obbligatorio e non rileva ai fini della accettazione o rinuncia dell’eredità.
Sicuramente questo tipo di procedura è rivolta alla tutela della famiglia quale bene fondamentale della nostra società.
La legge ha pertanto regolamentato come il patrimonio ereditario del de cuius si conservi all’interno del proprio nucleo di parenti
In caso invece di testamento la procedura si complica notevolmente e vi sono svariati aspetti legali da analizzare