Recentemente sono state introdotte alcune novità in tema di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
Il medesimo ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
La normativa ha imposto due ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro.
Il primo riguarda l’obbligo di svolgere un percorso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili.
Il fine è l’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda tra i quali l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.
Il secondo è l’obbligo di nominare il preposto, figura molto controversa in passato.
Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute.
In particolare controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa.
Quest’ultima previsione di imporre la nomina del preposto al datore di lavoro dovrebbe dare maggiore chiarezza.
Tuttavia si rimane in attesa della giurisprudenza sull’interpretazione dell’obbligo e della figura del preposto “di fatto”.
Proprio al preposto la normativa ha altresì riconosciuto il potere di interrompere l’attività lavorativa del lavoratore inadempiente.
Al preposto infine deve essere riconosciuto un compenso per la propria attività di controllo interno all’azienda sulla sicurezza.
Rimane da capire se a distanza di ormai quindici anni dall’emanazione dell’attuale D. Lgs. n. 81/2008 non sia opportuna un’ulteriore riforma.
Attualmente il numero degli incidenti sul luogo di lavoro non diminuisce da anni e si registrano ancora troppi decessi.
Il “mondo del lavoro” è ulteriormente cambiato e pare che l’attuale normativa non sia più così adeguata alle nuove esigenze.
Avvocato Lorenzo Munari (Foro di Reggio Emilia)