Per definire l’antiriciclaggio dobbiamo partire dalla definizione di “riciclaggio”.
Riciclare denaro, beni ed altre utilità vuol dire investire capitali illecitamente ottenuti in attività lecite: in tal modo i beni che sono frutto di reato (sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) sono “ripuliti” e reimmessi nei circuiti economici e finanziari legali.
Nell’ordinamento italiano il riciclaggio è un reato previsto dall’articolo 648 bis del Codice Penale; compie tale reato sia “chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo” sia chi ostacola l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Con antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.
In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE.
Il decreto ha introdotto nell’ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l’integrità del sistema economico e finanziario.
Il decreto legislativo 231/07 impone obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio; la collaborazione può essere di 2 tipi:
L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto più importante per l’azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell’identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti; l’identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo – quando il cliente è una persona giuridica o effettua un’operazione per conto di altri soggetti.
Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso.
Un terzo fondamentale adempimento riguarda la segnalazione, all’UIF, delle operazioni sospette di riciclaggio.
L’operazione sospetta è un’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza induce l’operatore in banca a “sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare” che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in tal caso si deve inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione.
Il sistema si incardina su tre istituti fondamentali:
Il criterio adottato è quello della “proporzionalità” degli assetti organizzativi rispetto alle dimensioni del soggetto destinatario delle disposizioni, intendendo con ciò assicurare la presenza di presidi idonei al raggiungimento del fine di prevenzione e tutela del sistema.
Sono, tuttavia, individuati dei requisiti minimali comunque da adottare:
Un’efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto.
Tutto il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.
Il d. lgs. 231/07 impone l’obbligo in particolare per le aziende ed i professionisti di predisporre programmi di formazione.
A tal proposito Banca d’Italia richiede che sia riservata particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione sull’antiriciclaggio dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.
Inoltre specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.
A tali dipendenti si richiede inoltre un continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.
La UIF è la struttura nazionale incaricata di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
La struttura esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e di mezzi finanziari della Banca d’Italia.
Il d.lgs. 231/2007 assegna all’UIF il compito di: