La nuova normativa ha introdotto due nuove modalità per addivenire alla separazione e divorzio dei coniugi.
Alle nuove semplificazioni si può accedere solo nei seguenti casi:
Le modalità di semplificazione introdotte dalla nuova normativa sono due:
a) l’accordo dei coniugi assunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di cui all’articolo 12 L. 162/2014;
b) la negoziazione assistita, di cui all’articolo 6 L. 162/2014.
LA NORMATIVA
La legge ora consente ai coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale entro sei mesi in caso di separazione consensuale.
Ai sensi della normativa in commento, il dies a quo coincide con la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Lo scioglimento della comunione legale si determina dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.
La disposizione in commento prosegue precisando che l’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati viene comunicata all’Ufficiale di Stato Civile ai fini dell’annotazione.
La norma, peraltro, impone la pubblicità del provvedimento nei Registri dello Stato civile relativamente alla sola ordinanza, in quanto l’annotazione dell’omologa è già prevista.
Questa nuova procedura sicuramente semplifica anche i rapporti interpersonali tra i coniugi.
Spesso questa tipologia di cause presenta tensioni e conflitti che si ripresentano tra le persone coinvolte
La tempistica e le modalità attuative sono sicuramente di supporto per mantenere i rapporti stabili