La somministrazione di lavoro lecita si svolge attraverso due distinte figure contrattuali (avvocato-reggioemilia):
– da un lato il contratto di somministrazione che è un contratto tipico di natura commerciale e si stipula fra l’Agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice;
– dall’altro il contratto di lavoro subordinato (c.d. contratto di lavoro somministrato) fra Agenzia somministratrice e lavoratori da somministrare.
Come il lavoratore rimane estraneo sostanzialmente al contratto di somministrazione, allo stesso identico modo l’utilizzatore resta del tutto estraneo al contratto di lavoro fra l’Agenzia e il lavoratore.
Si tratta, dunque, di una vera e propria scissione strutturale fra la gestione normativa e quella tecnico-produttiva del “lavoratore somministrato”.
La fattispecie negoziale è complessa e trova la propria fondamentale disciplina regolativa negli artt. 30-40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 811.
Per una definizione del “contratto” di somministrazione di lavoro, peraltro, si può anzitutto andare all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui si discute del: «contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata (…) mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore».
Il testo finale del decreto correttivo D.Lgs. n. 185/2016 non ha previsto interventi correttivi alle norme in materia di somministrazione di lavoro e di lavoro a termine, non aderendo il D.Lgs. n. 185/2016 alle richieste avanzate dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica e sancite nell’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.
Specificamente, la Commissione Lavoro del Senato chiedeva un intervento in materia di somministrazione di lavoro per reintrodurre nel D.Lgs. n. 81/2015 le fattispecie legali nelle quali non operano i limiti numerici posti alla somministrazione a termine.
Tale rapporto può svolgersi, come il contratto di somministrazione, a termine o a tempo indeterminato (artt. 22-23 del CCNL del 24 febbraio 2014).

avvocato-reggioemilia